RoHS

Recepimento italiano di due direttive di modifica agli Allegati III e IV della Dir. RoHS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 26 ottobre 2021, attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell’8 marzo 2021.

23 dic 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 26 ottobre 2021, attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell’8 marzo 2021. Le due direttive, pubblicate a livello europeo nei primi mesi del 2021, apportano modifiche alla direttiva RoHS II. Conseguentemente, il decreto italiano di recepimento modifica il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 27. Ricordiamo quindi di seguito le novità introdotte.

  • All’allegato III è aggiunto il seguente punto 45, applicabile dal 1° novembre 2021:

Esenzione

Date di applicazione

«45

L’azoturo di piombo, lo stifnato di piombo, il dipicramato

di piombo, il minio arancione

(tetrossido di piombo), il biossido

di piombo presenti negli iniziatori

elettrici ed elettronici di esplosivi

per uso civile (professionale)

e il cromato di bario utilizzato

nelle cariche a lungo ritardo degli

iniziatori elettrici ed elettronici

degli esplosivi per uso civile

(professionale).

Si applica alla categoria 11 e scade il 20 aprile

2026.»

     

 

Al punto 42 dell’allegato IV il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Scade il 30 giugno 2026.». L’esenzione consente l’uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti utilizzati nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare in grado di supportare modalità di funzionamento con frequenze operative elevate (> 50 MHz). Questa disposizione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2022.


Fonte: Gazzetta Ufficiale