RoHS

L’Italia recepisce alcune modifiche alle esenzioni RoHS

Il decreto riguarda esenzioni per il piombo e per il cadmio

05 mar 2020

Nei giorni scorsi sono divenute applicabili le modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2020 all’Allegato III del D.Lgs 4 marzo 2014, n.27, che costituisce il recepimento italiano della Direttiva RoHS II. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 febbraio, recepisce numerose direttive delegate alla RoHS II pubblicate nel corso del 2019 e discusse nella nostra news dell’8 febbraio 2019 (cilccare qui per leggere la news), le quali andavano a sostituire alcune voci di esenzione. Le direttive in questione, con l’indicazione della specifica sostanza coinvolta, sono le seguenti:

  • direttiva delegata 2019/169/UE, che modifica la voce 7, lettera c) – II di Allegato III (piombo)
  • direttiva delegata 2019/170/UE, che modifica la voce 7, lettera c)-IV di Allegato III (piombo)
  • direttiva delegata 2019/171/UE, che modifica la voce 8, lettera b) di Allegato III (cadmio)
  • direttiva delegata 2019/172/UE, che modifica la voce 15 di Allegato III (piombo)
  • direttiva delegata 2019/173/UE, che modifica la voce  21 di Allegato III (piombo e cadmio)
  • direttiva delegata 2019/174/UE, che modifica la voce  29 di Allegato III (piombo)
  • direttiva delegata 2019/175/UE, che modifica la voce  32 di Allegato III (piombo)
  • direttiva delegata 2019/176/UE, che modifica la voce  37 di Allegato III (piombo)
  • direttiva delegata 2019/177/UE, che modifica la voce  18 b) di Allegato III (piombo)

Il testo delle esenzioni, così come modificato dalle direttive delegate, è mantenuto invariato dal decreto ministeriale, così come la data di applicabilità delle stesse, fissata al 1° marzo 2020.

Fonte: Gazzetta Ufficiale