RoHS

La Direttiva (UE) 2017/2102 è stata recepita con il D.Lgs 12 marzo 2020, n. 42

La direttiva apportava modifiche alla Direttiva RoHS II

15 lug 2020

Nel mese di giugno è stata recepita con il D.Lgs 12 marzo 2020, n. 42 la Direttiva (UE) 2017/2102 che modifica della direttiva 2011/65/UE (RoHS II). Il nuovo decreto aggiorna infatti il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 27, recepimento italiano della RoHS II. Di seguito riportiamo gli aggiornamenti più significativi:

  • viene ampliata la definizione di “macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale”;
  • viene confermata l’applicabilità delle restrizioni RoHS a tutte le altre Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE (Categoria 11) immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;
  • viene con più precisione definita l’applicabilità dell’esenzione per il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati;
  • viene definito il periodo di validità di 5 anni a partire dal 22 luglio 2019 per le esenzioni di Allegato III con riferimento alla Categoria 11.

Invitiamo le aziende interessate dall’applicabilità della Direttiva RoHS a consultare il testo completo del decreto, sottolineando tuttavia che le modifiche recepite nello stesso sono già integrate nella direttiva europea da più di due anni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale