Emergenza COVID-19: Indirizzi operativi della Regione Veneto per gli impianti in AIA-AUA
La Regione Veneto è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti
08 apr 2020In questo momento di emergenza epidemiologica, la Regione Veneto è intervenuta con nota n. 141748 del 01/04/2020 per fornire alcuni chiarimenti circa la gestione degli impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione Unica Ambientale, con particolare riferimento ad attività di monitoraggio e controllo, riesame delle autorizzazioni, rispetto di piani di adeguamento. Ciò anche alla luce delle diverse segnalazioni ricevute dalle Autorità Competenti, con le quali i Gestori di impianti comunicano l’impossibilità di condurre i controlli previsti, in particolare quelli affidati ad aziende esterne.
La nota si rivolge sia agli stabilimenti che, a seguito del DPCM del 22/03/2020, hanno sospeso l’attività, sia agli stabilimenti ad oggi operativi:
1) Attività di monitoraggio e controllo
Per quanto concerne gli stabilimenti che, a seguito del DPCM del 22/03/2020, hanno sospeso l’attività, si considerano sospesi anche tutti i controlli ed i monitoraggi ambientali legati all’esercizio dell’attività. Resta comunque responsabilità del gestore provvedere alla messa in sicurezza degli impianti e delle aree di lavorazione e deposito, così da prevenire sversamenti ed emissioni accidentali nell’ambiente.
Per gli stabilimenti che proseguono l’attività vengono individuate dalla Regione Veneto due tipologie di controlli:
- i controlli “necessari”, che consentono la corretta gestione degli impianti (es. controlli di processo, controlli sui rifiuti in ingresso o in uscita;
- i controlli periodici finalizzati al buon andamento dell’attività e dei processi (es. controllo degli scarichi, delle emissioni, della qualità dell’aria).
Se i controlli ricadenti nel primo caso non possono essere rinviati, per i secondi è ammessa la sospensione, purché ricorrano i seguenti presupposti:
- i controlli non sono necessari per la gestione dei processi di lavorazione e/o dei rifiuti/materiali oggetto dei processi;
- i controlli non possono essere espletati da personale alle dipendenze del gestore dell’impianto;
- i controlli non possono essere espletati da personale esterno per motivate difficoltà legate all’emergenza in atto (es. limitazione agli spostamenti nel territorio, impossibilità di garantire la salute del personale, riduzione dell’organico).
Nel caso di sospensione dei controlli, il gestore dovrà informare tempestivamente l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione e gli Enti di controllo.
In aggiunta, dovrà comunque:
- garantire le ordinarie condizioni di esercizio e di manutenzione degli impianti e di sistemi di monitoraggio, se presenti, annotando eventuali anomalie riscontrate, con particolare riferimento ai sistemi di captazione, trattamento e scarico delle emissioni;
- riportare i mancati autocontrolli nei report dei piani di monitoraggio, se presenti.
2) Riesame delle autorizzazioni e comunicazioni
In caso di impossibilità a presentare la documentazione per il riesame dell’AIA nei termini previsti (laddove questi ricadano chiaramente all’interno del periodo di emergenza COVID-19), il gestore dovrà informare tempestivamente, e comunque entro la scadenza dei termini, l’Autorità Competente.
Al venire meno delle circostanze collegate all’emergenza, il gestore avrà 30 giorni di tempo per trasmettere quanto dovuto.
Quanto scritto vale anche nel caso in cui siano previste comunicazioni di dati o trasmissioni di elaborati, compresi i report previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e le relazioni annuali AUA/AIA.
3) Adeguamento a piani di miglioramento
Il gestore di impianti soggetti ad AIA dovrà informare tempestivamente l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione e gli enti di controllo laddove non gli sia possibile rispettare le scadenze previste per l’adeguamento ad eventuali piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali.
Al venire meno delle circostanze collegate all’emergenza, il gestore avrà 60 giorni di tempo per dar conto del rispetto del riavvio delle attività previste.
Fonte: Regione Veneto
