Disponibile un formato comune per la comunicazione in ambito Reg. (UE) 649/2012
Importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose
01 giu 2016Sulla G.U.C.E. del 18 maggio 2016 (Serie L 127) è stata pubblicata la Decisione (UE) 2016/770 del 14 aprile 2016 che istituisce un formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Questo nuovo formato consentirà agli Stati Membri di trasmettere in maniera uniforme le informazioni (relazioni) richieste in conformità a quanto stabilito dall’art. 22.1 del Reg. UE) n. 649/2012. Il formato è presente nell’Allegato alla decisione.
Inoltre per garantire chiarezza e coerenza con il fatto che il Reg. (UE) 648/2012 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ogni tre anni, è opportuno specificare i periodi di riferimento esatti. A tal fine nell’art. 2 della decisione viene specificato che la prima relazione sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016. Le relazioni seguenti riguarderanno i trienni successivi.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
Questo nuovo formato consentirà agli Stati Membri di trasmettere in maniera uniforme le informazioni (relazioni) richieste in conformità a quanto stabilito dall’art. 22.1 del Reg. UE) n. 649/2012. Il formato è presente nell’Allegato alla decisione.
Inoltre per garantire chiarezza e coerenza con il fatto che il Reg. (UE) 648/2012 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ogni tre anni, è opportuno specificare i periodi di riferimento esatti. A tal fine nell’art. 2 della decisione viene specificato che la prima relazione sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016. Le relazioni seguenti riguarderanno i trienni successivi.
Il testo della decisione è disponibile al seguente link:
Fonte: Fonte: eur-lex.europa.eu
