Disciplina sanzionatoria relativa all’immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi
Articolo 13 della Legge Europea (L. 238/2021)
01 feb 2022Entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 2022 la legge n. 238 del 23 dicembre 2021 che introduce, tra le altre, novità importanti riguardo la disciplina sanzionatoria relativa all’immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi.
Nel giugno 2019 è stato pubblicato, infatti, il Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato di precursori di esplosivi, con lo scopo di prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi limitando l’accesso e l’uso dei precursori da parte di privati, incentivando la segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento, già in vigore dal 1° febbraio 2021. (Leggi la news)
L’articolo 13 della Legge Europea n. 238, specificamente, aggiunge un capo (Capo II) al D.Lgs. 133/2009 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH) per contemplare la disciplina sanzionatoria per le violazioni al Reg. (UE) 2019/1148.
Tra le novità più esemplificative citiamo:
- Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 1.000 euro per chiunque metta a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e per i privati che introducono nel territorio dello Stato, detengono o fanno uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni;
- Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro per l'operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni:
- omettendo di informarlo tramite scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento REACH;
e/o
- omettendo di richiedere le informazioni di cui all’articolo 8 par. 2 (registro transazioni) salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mei precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse.
Tutti gli articoli della Legge Europea di cui sopra iniziano con “Salvo che il fatto costituisca reato” o “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” ciò sta a significare che la disposizione normativa può comportare una sanzione pecuniaria, a meno che la violazione non costituisca reato e si renda quindi necessario un provvedimento penale.
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