COVID19

Contributi per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Quali requisiti per l’accesso al credito di imposta?

17 apr 2020

Il DL Cura Italia (art. 64) e successivamente il DL “Liquidità” prevedono, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente. 

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

In attesa di vedere pubblicate le disposizioni applicative dell’agevolazione cerchiamo di capire quali attività comprende il termine “sanificazione”, nonché in quali situazioni sanificare è obbligatorio e in quali solo opportuno, soprattutto in vista della prossima apertura della fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Si definisce come “sanificazione” un insieme di operazioni che comprendono:

  1. attività di pulizia e, successivamente
  2. attività di disinfezione.

L’attività di “pulizia” è il complesso dei procedimenti atti a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica.

L’attività di “disinfezione” è il complesso dei procedimenti atti distruggere o inattivare agenti patogeni mediante azione chimica.

Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, mentre per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile (tanto da confondere anche i consumatori più attenti), risiede fondamentalmente nel fatto che l’immissione in commercio dei prodotti disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché di quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in un ambiente di lavoro non sanitario dove non si siano verificati contagi Covid-19 la sanificazione non è necessaria, se non in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista.

E’ quindi sufficiente una normale e periodica pulizia. Sanificare un ambiente di lavoro non sanitario e non contaminato non è quindi un obbligo, ma può essere una lodevole misura volontaria, che dà la possibilità di recuperare, perlomeno per l’anno 2020, i costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, mascherine chirurgiche, barriere, pannelli protettivi, detergenti mani e, appunto, disinfettanti.

Al momento non sembra che possano essere ammissibili al credito di imposta le spese di manodopera o per l’acquisto di servizi di sanificazione.

Occorrerà aspettare il decreto attuativo o successive circolari dell’Agenzia delle Entrate per cercare di capirne di più.

Nel frattempo è opportuno fare una puntuale verifica dei prodotti chimici utilizzati e delle loro etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza.

 

Fonte: Interna Normachem