Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980
Recepimento di nuove esenzioni RoHS per gli ftalati nei dispositivi medici
28 feb 2022È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 gennaio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che attua le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 agosto 2021 integrando l’allegato IV del Decreto del 4 marzo 2017 n.27 con nuove esenzioni RoHS relative all’utilizzo di ftalati nei dispositivi medici.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.
In modo particolare le esenzioni riguardano:
- Inserimento della voce 45:
Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.
Scade il 21 luglio 2028.
- Inserimento della voce 46:
Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.
Scade il 1° gennaio 2024.
- Inserimento della voce 47:
Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil-benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.
Scade il 21 luglio 2028.
Fonte: Gazzetta ufficiale
